Famiglia
Per regolare i loro rapporti patrimoniali i coniugi possono scegliere fra varie opzioni. Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di scelta e quindi di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale; i coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni.
Altre regole particolari sono previste per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
È importante confrontarsi con il proprio notaio di fiducia: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente sui vantaggi e svantaggi di ciascun regime patrimoniale.

Unioni Civili
A partire dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della c.d. “legge Cirinnà” (n. 76 del 20.5.2016), è possibile anche in Italia per due persone dello stesso sesso contrarre un vincolo con carattere di stabilità, l’unione civile appunto, i cui effetti sono in larga misura analoghi a quelli nascenti dal matrimonio.
Possono costituire un’unione civile solo due persone del medesimo sesso, maggiori di età, non incapaci di agire e che non siano legate a terzi da vincolo matrimoniale o da altra unione civile.
Status di: "Unito civilmente"
Ai fini della costituzione è richiesta una dichiarazione congiunta resa dagli interessati, alla presenza di due testimoni, dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvede alla registrazione del relativo atto nei propri archivi e al rilascio della certificazione che attesta il conseguimento dello status di unito civilmente. E’ consentito alle parti, con ulteriore dichiarazione resa allo stesso Ufficiale di Stato Civile, di:
- Assumere un cognome comune scelto tra uno dei loro due, con possibilità ulteriore di sostituirlo al proprio, se diverso, ovvero di anteporlo o posporlo a quest’ultimo. La scelta ha effetto limitato alla durata dell’unione civile e non produce un aggiornamento anagrafico, vale a dire un cambiamento delle generalità;
- Adottare, per la regolamentazione dei rapporti economici nascenti dall’unione civile, il regime patrimoniale della separazione dei beni, in alternativa a quello della comunione legale che opera in assenza di diversa opzione. Il regime così scelto, per la cui disciplina si rinvia alle norme in materia di matrimonio, viene annotato a margine dell’atto costitutivo e può essere modificato in ogni tempo mediante la stipulazione di un’apposita convenzione.
Con la costituzione gli uniti civilmente acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, tra cui l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione nel luogo prescelto quale residenza comune, nonchè quello di contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità lavorative.
Inoltre sono equiparati al coniuge superstite nella regolamentazione dei diritti successori.
Il ruolo del Notaio
Anche gli uniti civilmente possono, come i coniugi, passare dal regime della comunione legale a quello della separazione dei beni, e viceversa, o anche costituire un fondo patrimoniale mediante una convenzione stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, convenzione che verrà annotata a margine dell’atto costitutivo dell’unione civile.
Tratto da www.notariato.it